il primo circolo per soci con servizio di risto-pub totalmente vegan / the first vegan club in Rome.

statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “REWILD VEGAN CLUB”
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “Rewild Vegan Club”, con sede in Roma.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 2 – Finalità
II Club persegue le seguenti finalità istituzionali:
diffondere informazioni sul veganismo (stile di vita che non causi sfruttamento e sofferenza animale);
sensibilizzare all’utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o da commercio equo e solidale;
educare alla valorizzazione dell’ambiente mediante una maggior attenzione al proprio impatto sul pianeta.
promuovere una cultura priva di crudeltà nei confronti di tutti gli animali, umani e non umani, e dell’ambiente in cui essi vivono;
Le finalità sopraindicate vengono perseguite tramite:
organizzazione di conferenze, mostre fotografiche, proiezioni di filmati, giochi, eventi musicali o teatrali, consultazione di materiali informativi (libri, dvd, etc);
erogazione agli iscritti, nei locali sociali, di servizi di somministrazione di bevande, alimenti, pasti e simili, da gestirsi direttamente nell’ambito di un flusso interno di erogazioni unificato, dal fine statutario, al normale svolgersi del rapporto associativo con criteri non commerciali e mercantilistici e, quindi, senza profitto. Detta attività potrà essere considerata in funzione sussidiaria o indiretta rispetto alle altre attività svolte nei locali sociali e viene contemplata come una delle principali forme di assistenza nei confronti degli associati;
creare postazioni multimediali internet tese all’intrattenimento degli associati, mediante giochi multimediali, con accesso e utilizzo di siti consentiti dalla legge;
creazione di aree destinate alla visione di eventi sportivi e spettacoli.
Le attività sopra specificate sono riservate esclusivamente ai soli soci tesserati a cui è data facoltà di presentare nuovi affiliati.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Art. 3. – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 4. – Categoria di associati
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
soci fondatori: sono i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e contribuiscono, con continuità e nelle proprie possibilità, allo sviluppo dell’Associazione;
soci onorari: sono i soci che si sono particolarmente distinti nelle opere a favore dell’Associazione o comunque si siano adoperati per la realizzazione delle medesime finalità.
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.
Art. 5. – Ammissione degli associati
Possono essere soci del Club tutti i cittadini italiani o stranieri residenti nella Comunità Economica Europea, gli extracomunitari con residenza in Italia o con permesso turistico che condividano le motivazioni e gli scopi del Club stesso, purché abbiano compiuto 14 anni di età. In caso di socio minorenne sarà necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi dell’Associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti della stessa Associazione.
L’ammissione del nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito della richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nell’eventuale Regolamento Interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento.
All’atto dell’ammissione, i soci ricevono la tessera sociale della validità di un anno.
Il Consiglio Direttivo nomina i soggetti incaricati alle operazioni di iscrizione e di rinnovo annuale.
Art. 6. – Diritti e doveri degli associati
I soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a:
partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
accedere a tutte le cariche sociali;
chiedere la convocazione dell’Assemblea nelle forme previste dal presente statuto;
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
recedere dall’Associazione.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle necessità e finalità dell’Associazione.
Art. 7. –Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione tra i mezzi per finanziare la propria attività:
dalle quote sociali versate annualmente dagli associati;
da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
versamenti volontari effettuati dai soci, da altri soggetti o Enti;
da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
da attività di carattere commerciale e produttivo strumentali al perseguimento delle finalità dell’Associazione;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 8. – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
Art. 9. – Assemblea dei soci
L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura eventuali disavanzi di gestione;
la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volte l’anno.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Art. 10. – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
in prima convocazione quando è presente fisicamente o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente convocata e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 11. – Svolgimento dei lavori dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto di intervento e la validità delle deleghe.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 12. – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, e da 2 membri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può, inoltre, delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 13. – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve essere affissa nella sede dell’Associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14. – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall’Assemblea Generale dell’Associazione.
In particolare, al Consiglio Direttivo spetta:
la gestione dell’Associazione;
il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
deliberare sull’ammissione dei soci;
convocare l’Assemblea;
determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
può affidare ai suoi membri, al segretario dell’Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l’Assemblea Generale decide di effettuare nell’interesse comunale delle associate;
può convocare l’Assemblea Generale dell’Associazione;
proporre all’Assemblea Generale la misura dei contributi a carico degli associati;
predisporre il bilancio preventivo dell’Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all’approvazione dell’Assemblea Generale;
deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
Art. 15. – Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 16. – Rendiconto economico-finanziario
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il rendiconto economico-finanziario accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il rendiconto sarà presentato all’Assemblea Ordinaria annuale per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo redige anche il rendiconto preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro un mese precedente l’inizio del nuovo esercizio.
Art. 17. – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra organizzazione di priva di lucro.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18. – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
libro dei soci;
il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il libro giornale della contabilità sociale.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale, la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.
Art. 19. – Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini dei Generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20. – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali del codice civile vigente in materia di associazioni

Il Presidente

 

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